Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).

      1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire e a incentivare, in accordo con la politica idrica dell'Unione europea, l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi di acqua nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, nonché la riduzione dei consumi specifici di acqua per uso civile, nei processi produttivi e in agricoltura.
      2. La politica di uso razionale dell'acqua definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio idrico, all'uso appropriato delle risorse idriche e al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o distribuiscono acqua.
      3. L'utilizzazione delle risorse idriche è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione della legislazione vigente in materia di opere pubbliche.